Le norme di riferimento e i principi
L'esame marchigiano si basa su due testi: la legge quadro nazionale n. 157/1992 e la L.R. Marche n. 7/1995, che la attua sul territorio regionale. Ogni anno si aggiunge il calendario venatorio approvato dalla Giunta regionale.
- La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato (alla domanda "a chi appartiene": allo Stato).
- È tutelata nell'interesse di tutti i cittadini, nazionali e internazionali.
- Il capo abbattuto lecitamente nel territorio a gestione programmata della caccia appartiene a chi l'ha abbattuto.
- Il coniglio selvatico è fauna selvatica (a differenza degli animali domestici).
- L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) è l'organo di consulenza tecnico-scientifica in materia di caccia.
- Chi trova uova o piccoli nati deve darne comunicazione all'autorità competente entro 24 ore; chi trova selvaggina morta o in stato fisico anormale deve consegnarla agli uffici competenti in materia di caccia.
Nota sul riordino delle Province: con la L. 56/2014 e la L.R. Marche 13/2015 le funzioni provinciali in materia di caccia sono passate alla Regione. Molte domande parlano ancora di "personale provinciale" o di "Provincia": all'esame vale la risposta della banca dati.
Specie particolarmente protette e specie non cacciabili
L'art. 2 della L. 157/92 elenca le specie particolarmente protette. Quelle chieste all'esame:
- Uccelli: aquila, gufo reale, picchio, cicogna, gru, fenicottero, cigno (cigno reale), cavaliere d'Italia.
- Mammiferi: lupo, orso, camoscio d'Abruzzo, martora.